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Mobilità
lug 2026

Normativa colonnine di ricarica auto elettriche: il quadro completo

Tempo di lettura: 4 min

La pianificazione e l’installazione delle stazioni di ricarica per auto elettriche sono regolate da un quadro legislativo articolato, che unisce direttive europee, decreti ministeriali, disposizioni di prevenzione incendi e norme tecniche. Comprendere la normativa sull’installazione di stazioni di ricarica e wallbox per auto elettriche è importante per garantire la conformità degli impianti, l'accesso alle agevolazioni e la sicurezza operativa.

Il quadro normativo di riferimento in Italia e in Europa

Il contesto legislativo in Europa è definito da Regolamenti e Direttive Europee e dagli standard normativi che vengono emessi a livello internazionale e recepiti a livello Europeo. Gli standard normativi vengono poi recepiti a livello nazionale: in Italia, tale compito è svolto dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).


Le stazioni di ricarica dell’auto elettrica devono rispettare le norme antincendio stabilite dai VVF, che definiscono requisiti di installazione e sicurezza.

La Direttiva EPBD e il D.Lgs. 48/2020

La Direttiva UE 2018/844 nota come Direttiva EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), ha introdotto prescrizioni per favorire anche l’installazione e la predisposizione di infrastrutture di ricarica accessibili negli edifici. In Italia, prima del DM 28/10/2025, il recepimento è avvenuto attraverso il D.Lgs. 48/2020, che ha modificato le prescrizioni in materia di prestazione energetica degli edifici in base alla destinazione d'uso e al tipo di intervento:

  • per gli edifici non residenziali di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazioni importanti con più di 5 posti auto, imponeva l’obbligo di installare almeno 1 punto di ricarica e predisporre il precablaggio per almeno il 50% dei posti auto. Per gli immobili esistenti con più di 20 posti auto, invece, l'obbligo di installare stazioni di ricarica con una proporzione minima in base alla capienza;
  • per gli edifici residenziali con più di 10 unità di nuova costruzione o che subiscono ristrutturazioni importanti dell’impianto elettrico, stabiliva l’obbligo di predisporre l'infrastruttura elettrica per l'installazione delle stazioni di ricarica in almeno il 20% dei posti auto.

Il DM 28 ottobre 2025: la svolta per gli edifici esistenti

Il DM 28/10/2025, entrato in vigore il 3 giugno 2026, aggiorna il quadro delle prescrizioni relative alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, inserendosi nel quadro già avviato dal recepimento della Direttiva EPBD.


La novità più rilevante riguarda gli edifici non residenziali esistenti (uffici, centri commerciali, hotel, parcheggi aziendali) che, anche se non sottoposti a ristrutturazione, sono tenuti a installare un numero minimo di punti di ricarica entro scadenze definite.


È quindi consigliabile monitorare sempre la situazione degli incentivi per wallbox e stazioni di ricarica attuali o futuri, così da valutare possibili agevolazioni in previsione di interventi di adeguamento.

La norma CEI 64-8 per l'installazione

Tra i riferimenti tecnici principali per l’installazione delle stazioni di ricarica rientra la Sezione 722 della norma CEI 64-8, aggiornata con la Variante V4, che definisce le prescrizioni per i circuiti dedicati all’alimentazione dei veicoli elettrici.


La norma richiede che la linea sia dimensionata in base alla potenza nominale della wallbox, alla distanza dal quadro elettrico e alla modalità di posa dei cavi (a vista, incassata o interrata). Ogni punto di ricarica deve avere una linea elettrica esclusiva, separata dagli altri circuiti, per ridurre le cadute di tensione e i rischi di surriscaldamento.

La Circolare VVF per la sicurezza antincendio

La Circolare n. 2/2018 dei VVF e i successivi aggiornamenti applicabili forniscono indicazioni e requisiti per la prevenzione incendi in presenza di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, tra i quali:

  • l’installazione di wallbox e stazioni di ricarica non costituisce di per sé un’attività soggetta al CPI (Certificato di Prevenzione Incendi). Tuttavia, se avviene in luoghi già soggetti ai controlli di prevenzione incendi, può richiedere una valutazione del rischio e l’eventuale aggiornamento della pratica;
  • occorre predisporre, in posizione sicura e segnalata, estintori portatili idonei all’uso su impianti elettrici in tensione (uno ogni 5 punti di connessione);
  • è obbligatorio un comando di sgancio per il sezionamento dell’impianto elettrico, posto in una posizione segnalata e accessibile ai soccorritori;
  • i cavi di ricarica fissati alla struttura vanno sottoposti da parte del gestore a un’ispezione visiva settimanale, annotata sul registro apposito.

Obblighi per tipologia di edificio e di intervento

Gli obblighi di predisposizione o installazione dei punti di ricarica per veicoli elettrici stabiliti dalla direttiva EPBD variano in base al contesto, alla destinazione d’uso dell’edificio e al tipo di intervento previsto.

Edifici non residenziali nuovi e soggetti a ristrutturazioni importanti

Per gli edifici non residenziali nuovi e sottoposti a ristrutturazione importante (riguardante il parcheggio o l’infrastruttura elettrica dell’edificio):

  • se presentano più di 5 posti auto e il parcheggio si trova all’interno dell’edificio o è fisicamente adiacente ad esso, vige l’obbligo di almeno 1 stazione di ricarica ogni 5 posti auto;
  • inoltre, almeno 50% dei posti auto dev’essere precablata e la restante parte deve disporre delle condutture.

Edifici residenziali nuovi e soggetti a ristrutturazioni importanti

Per gli edifici residenziali nuovi e soggetti a ristrutturazioni importanti (riguardante il parcheggio o l’infrastruttura elettrica dell’edificio): 

  • se presentano più di 3 posti auto e il parcheggio si trova all’interno dell’edificio o è fisicamente adiacente ad esso, almeno 1 stazione di ricarica (solo per i nuovi edifici);
  • almeno 50% dei posti auto dev’essere precablata e la restante parte deve disporre delle condutture.

Uffici nuovi o soggetti a ristrutturazioni importanti

Per gli uffici nuovi e sottoposti a ristrutturazione importante (riguardanti il parcheggio o l’infrastruttura elettrica dell’edificio):

  • se presentano più di 5 posti auto e il parcheggio si trova all’interno dell’edificio o è fisicamente adiacente ad esso, vige l’obbligo di almeno 1 stazione di ricarica ogni 2 posti auto;
  • inoltre, almeno 50% dei posti auto dev’essere precablata e la restante parte deve disporre delle condutture.

Edifici esistenti non residenziali

Dal 1 gennaio 2027, per gli edifici esistenti non residenziali con più di 20 posti auto, vigerà l’obbligo di predisporre almeno 1 stazione di ricarica ogni 10 posti auto, oppure almeno il 50% dei posti auto muniti di condutture.

Edifici pubblici esistenti

Dal 1 gennaio 2033, per gli edifici pubblici esistenti vigerà l’obbligo di predisporre stazioni di ricarica elettrica in almeno il 50% dei posti auto.

Le normative in base all'ambiente di installazione

Per la ricarica dell’auto elettrica in garage condominiali o residenziali, o nei box con superficie superiore a 300 mq, si applica la circolare antincendio dei Vigili del Fuoco, che impone un progetto firmato da un professionista e lo sgancio di emergenza. 


La normativa sulla ricarica delle auto elettriche in condominio specifica anche che, su suolo privato, l'installazione rientra nell'edilizia libera ed è sufficiente la comunicazione all'amministratore, o la SCIA al comune se l'intervento tocca parti strutturali o requisiti antincendio.


Nei parcheggi aziendali e in aree a uso promiscuo, i D.Lgs. 257/2016 e D.Lgs. 48/2020 hanno imposto l'obbligo di colonnine di ricarica per auto elettriche e la predisposizione elettrica per gli edifici nuovi o ristrutturati con più di 10 o 20 posti auto, con sistemi per la gestione dinamica dei carichi.


L'installazione di colonnine elettriche sul suolo pubblico è invece soggetta a Codice della Strada ed è regolata a livello comunale ai sensi dell'Art. 57 del D.L. 76/2020. Richiede il rilascio di un'Autorizzazione Unica per l'occupazione di suolo e la realizzazione dell'opera, oltre a imporre l'accessibilità non discriminatoria.


Per spazi all'aperto e condizioni gravose, la norma tecnica CEI EN 61851-1 regola le installazioni esposte ad agenti atmosferici e urti. Impone requisiti costruttivi rigidi, tra cui un grado di protezione minimo IP44 contro acqua e polvere e una resistenza meccanica minima IK10 per l'involucro esterno.

FAQ

Qual è la normativa vigente per l'installazione di stazioni di ricarica in Italia?

I riferimenti principali sono il D.Lgs. 48/2020 e il DM 28 ottobre 2025 per l'ambito edilizio e urbanistico, la Sezione 722 della Norma CEI 64-8 per la parte elettrica e la Circolare 2/2018 dei Vigili del Fuoco per gli aspetti di prevenzione incendi. È comunque opportuno verificare sempre il quadro normativo aggiornato e l’applicabilità al caso specifico.

Quali sono le regole per installare una wallbox in condominio?

L’installazione di una wallbox in condominio può richiedere adempimenti diversi in base alla posizione del punto di ricarica, al coinvolgimento di parti comuni e alla tipologia di intervento. Nel caso di installazione in un box o posto auto privato, può essere necessaria una comunicazione all'amministratore con progetto e dichiarazione di conformità, mentre per interventi su parti comuni possono essere richieste valutazioni o approvazioni condominiali specifiche.

Gli edifici esistenti sono obbligati a installare stazioni di ricarica?

Sì, il DM 28 ottobre 2025 ha introdotto l'obbligo di installazione di punti di ricarica minimi per gli edifici esistenti a destinazione non residenziale con più di 20 posti auto, indipendentemente dall'esecuzione di ristrutturazioni.

Cosa prevede la Circolare VVF per la ricarica nei garage interrati?

Prevede l'installazione di un pulsante di sgancio di emergenza generale in un luogo sicuro esternamente, l'uso esclusivo di ricarica in Modo 3 o Modo 4, il divieto di adattatori o prolunghe e idonei sistemi di aerazione dei locali.

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